Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
For TIC
Percorso C
Modulo 1
Infrastrutture informatiche all'interno di un istituto scolastico
Approfondimento: La tutela della privacy
I diritti dell'interessato

8.1. L'informativa

La legge stabilisce nell'articolo 10 [Articolo 10] il diritto dell' interessato (nel caso specifico, dello studente) di essere informato.
Per potere validamente prestare il proprio consenso, qualora il consenso sia richiesto, e, in generale, per potere esercitare il controllo, l'interessato deve disporre di alcune informazioni precisate nell'articolato e cioè di informazioni concernenti:

Giova precisare che l'interessato deve essere informato, secondo quanto precisato dall'articolo 10, anche nel caso in cui il suo consenso non sia richiesto: ad esempio, qualora i dati siano raccolti da un soggetto pubblico.
Le informazioni devono essere fornite all'interessato per iscritto, al più tardi al momento della prima comunicazione dei dati.

8.2. Il diritto di accesso e di rettifica

I diritti di accesso e di rettifica della persona interessata sono dettagliatamente disciplinati nell'articolo 13 [Articolo 13] e si articolano nel diritto dell'interessato di conoscere, mediante accesso gratuito al registro dei trattamenti, tenuto dal Garante, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo e nel diritto di ricevere le informazioni essenziali sul titolare e sul responsabile del trattamento dei dati, nonché sulle finalità e le modalità del trattamento.
Nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento sono riconosciuti all'interessato i seguenti diritti:

Le scuole, come tutti i soggetti titolari di trattamenti di dati personali, devono consentire all'interessato, cioè allo studente, di esercitare i diritti che la legge gli riconosce , anche predisponendo un'organizzazione adeguata.

8.2.1. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

In generale, il titolare del trattamento dei dati può richiedere all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, soltanto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per l'esercizio dei diritti menzionati, come dispone l'articolo 17 del d.p.r. 31 marzo 1998, numero 501 [Articolo 17].
I diritti sopra elencati possono essere esercitati anche da persone fisiche diverse dall'interessato o da associazioni. In relazione ai dati personali concernenti persone decedute, i suddetti diritti possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Le modalità di esercizio dei diritti sopra elencati sono stabilite dettagliatamente dal d.p.r. 501/98 [D.P.R. 31 marzo 1998, numero 501], sul funzionamento dell'ufficio del Garante che reca anche norme che disciplinano l'accesso ai dati personali. In particolare, si dispone che l'interessato deve provare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento.

Indice