Si illustrano di seguito alcuni casi particolari di utilizzo di software nelle scuole, sulla base di alcuni quesiti già posti in passato.
4.1. Software donato
da un rivenditore
Per le donazioni future si consiglia di acquisire documentazione scritta, ad esempio una lettera del rivenditore.
Se in passato è stato donato software originale (dischetti originali e manuali d'uso originali) ma non c'è documentazione che provi la donazione, la prova della legittima detenzione del software sarà costituita dall'originalità del materiale detenuto.
Infine, nel caso in cui il software donato dal rivenditore sia una copia, non si sarà passibili di sanzioni solo se si potrà dimostrare che la copia era stata effettuata dal rivenditore.
4.2. Software donato
da un insegnante
Si consiglia di fare riferimento al contratto di comodato (prestito) con il quale, in questa circostanza, l'insegnante presta alla scuola il programma, a titolo gratuito. Anche in questo caso è opportuno acquisire documentazione scritta, ad esempio una lettera dell'insegnante.
Il contratto di comodato è lecito se non è vietato dal contratto di licenza d'uso del programma, che occorre controllare.
4.3. Software fuori commercio
Se il software è detenuto in buona fede da più di dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 518/92, deve ritenersene acquisito il diritto di uso.
Se, invece, non è trascorso tale periodo di tempo, il software è detenuto irregolarmente. In questo caso, la situazione può essere sanata mediante gli opportuni contatti con la casa produttrice, anche se è meno probabile che quest'ultima promuova un'azione legale.
4.4. Software sviluppato da un insegnante
Nel caso in cui un insegnante abbia sviluppato un programma, detto programma è tutelato dalla disciplina della legge sul diritto d'autore , modificata dal decreto legislativo 518/92, sopra illustrato.
Il diritto d'autore sorge, automaticamente, nel momento della creazione del programma. La prova di tale diritto, cioé la prova che il programma è stato sviluppato da un certo insegnante, piuttosto che da un altro, può essere fornita mediante il deposito del programma presso l'apposito registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, costituito presso la SIAE.
La registrazione del programma presso la SIAE comporta l'inversione dell'onere della prova, cioé facilita la prova della titolarità del diritto, poiché si presume che il soggetto che ha registrato il programma ne sia l'autore. La registrazione presso la SIAE non è, tuttavia, l'unico mezzo di prova.
L'autore del software, se non ha ceduto ad altri i diritti di utilizzazione economica del programma (ad esempio ad un'impresa produttrice di software), ha la piena disponibilità di tali diritti e quindi può distribuire gratuitamente il programma, conservando il diritto morale d'autore, cioé il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera.