2.1. Le disposizioni principali
La tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in Italia, è stata sancita dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, numero 518 http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/dl_291292.pdf attuativo della direttiva 91/250/Cee. http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/dir_140591.pdf
Già in precedenza, la Corte di cassazione si era pronunciata sull'argomento, con la decisione del 6 febbraio 1987, numero 1956, riconoscendo il software tutelabile attraverso la disciplina del diritto d'autore.
Il decreto legislativo 518/92 modifica ed integra la disciplina sul diritto d'autore, dettata dalla legge 633/1941.
Il corpo normativo di riferimento è dunque costituito dalla legge sul diritto d'autore , legge 633 del 1941 http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html, mentre le principali integrazioni sono costituite dal decreto legislativo 518/92 e dalla legge 18 agosto 2000, numero 248 http://www.beniculturali.it/normative/dettaglioleggidecreti.asp?Id=418
2.2. L'oggetto della tutela
Oggetto di tutela, in base al diritto d'autore, è soltanto la forma espressiva del programma, non l'idea in esso contenuta.
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART1, http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART2.
Questa tutela limitata corrisponde ad una precisa scelta operata in sede comunitaria a favore della disciplina sul diritto d'autore, con la quale si è ritenuto di non arrestare il progresso tecnologico e scientifico, consentendo la diffusione di algoritmi e principi, ma si è altresì ritenuto di proteggere il singolo programma creato sulla base di quei principi.
I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, e il materiale preparatorio per la progettazione del programma sono ora espressamente menzionati fra le opere protette ai sensi della legge italiana sul diritto d'autore.
I programmi sono tutelati purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell'autore
. Il grado di creatività richiesto non è precisato dalla legge, ma la giurisprudenza italiana aveva già avuto modo di pronunciarsi in argomento, prima dell'emanazione del decreto legislativo 518/92. In particolare, la Pretura di Pisa con la decisione dell'11 aprile 1984 aveva ritenuto applicabile la tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore al programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio 'stile' sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce
.
La Corte di cassazione, con la decisione del 6 febbraio 1987, numero 1956, soffermandosi sui requisiti minimi di creatività del software precisava che: L'autore del software in tanto produce un risultato creativo in quanto dia apporti nuovi in campo informatico, esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee, seppure in misura appena apprezzabile
.
Le disposizioni normative non si applicano alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, né a quelli che stanno alla base delle sue interfacce. Come, per esempio, ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza statunitense, che ha visto contrapposte Apple e Microsoft, l'interfaccia uomo-macchina di un programma o di un sistema operativo non trovano alcuna tutela giuridica.
Non sono protetti, inoltre, le idee e i principi che stanno alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione.
Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, numero 518 non tutela espressamente i manuali, ma la giurisprudenza precedente al decreto legislativo si era già pronunciata in tal senso.
2.3. Durata
Secondo il decreto legislativo 518/92, le disposizioni dello stesso decreto si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore.
La durata della tutela è di tutta la vita dell'autore e di 70 anni dalla sua morte. http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART24.
Se il programma è un'opera collettiva, la durata della tutela è di 70 anni dalla prima pubblicazione.
Se il software è creato e pubblicato dalla Amministrazione dello Stato la durata è ridotta a 20 anni dalla data di pubblicazione, come dispone l'articolo 29.
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART29
2.4.Contenuto del diritto d'autore
Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera ed il contenuto di questo diritto è costituito da un complesso di diritti patrimoniali e da un complesso di diritti morali sull'opera. I diritti patrimoniali sull'opera, cioé i diritti di utilizzazione economica, sono costituiti dal diritto di pubblicare l'opera, dal diritto di diffonderla, dal diritto di metterla in commercio, dal diritto di elaborarla e dal diritto di tradurla. I diritti elencati sono diritti relativi all'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti e possono essere trasferiti a terzi, anche indipendentemente gli uni dagli altri, ai sensi dell'articolo 19 della legge sul diritto d'autore http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART19.
Il trasferimento dei diritti deve essere provato per iscritto ai sensi dell'articolo 110 della legge sul diritto d'autore. I diritti morali d'autore , fra i quali il diritto alla paternità dell'opera, il diritto di non pubblicarla, il diritto di opporsi a modificazioni della stessa sono invece inalienabili. http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART20
Dai diritti morali e patrimoniali sul software, in quanto opera dell'ingegno, già menzionati, vanno distinti i diritti sulla singola riproduzione del software. In particolare, i diritti di utilizzazione economica del software o diritti patrimoniali d'autore vanno distinti dal semplice diritto di utilizzazione o di uso del software, o meglio, della singola riproduzione di software.
Si tratta di due differenti ordini di diritti: quelli aventi ad oggetto il software in quanto opera dell'ingegno e quelli aventi ad oggetto il software in quanto singola riproduzione. I primi si costituiscono sul software considerato opera dell'ingegno (bene immateriale), i secondi si costituiscono sulle singole riproduzioni del software (bene materiale).
2.5. Titolarità del diritto d'autore
Il titolare dei diritti di utilizzazione economica del programma è l'autore dello stesso. Assai di frequente, tuttavia, gli autori cedono preventivamente i diritti patrimoniali.
Secondo il decreto legislativo 518/92, nel caso in cui l'autore sia un lavoratore dipendente, i diritti di utilizzazione economica del software spettano al datore di lavoro, a meno che non sia stato diversamente pattuito. Problemi più complessi si pongono per i diritti di utilizzazione economica del software sviluppato da programmatori che siano lavoratori autonomi, sulla base di un contratto di sviluppo di software .
Nel caso in cui il software sia creato dalla pubblica amministrazione o per la pubblica amministrazione si applicano disposizioni particolari, dettate dal decreto legislativo numero 39 del 12 febbraio 1993 http://www.aipa.it/servizi%5B3/normativa%5B4/leggi%5B1/DLGV39_93.asp.
Il diritto d'autore sorge, automaticamente, nel momento della creazione del programma. La prova del diritto, cioé la prova che il programma è stato sviluppato da un soggetto, piuttosto che da un altro, può essere fornita mediante il deposito del programma presso l'apposito registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, costituito presso la SIAE. In questo registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. Il suddetto registro è stato istituito dal decreto legislativo 518/92 ed è stato regolamentato con il d.p.c.m. 3 gennaio 1994, con il quale sono state determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione e le relative tariffe.
La registrazione del programma presso la SIAE comporta l'inversione dell'onere della prova, cioé facilita la prova della titolarità del diritto, poiché si presume che il soggetto che ha registrato il programma ne sia l'autore. http://www.siae.it.
2.6. I diritti di utilizzazione economica
2.7. Il reverse engineering
Un'altra importante deroga operata dalla direttiva e quindi dalla legge italiana ai diritti esclusivi dell'autore del programma è costituita dalla disposizione relativa alla decompilazione o reverse engineering, cioé alla possibilità di scomporre un programma al fine di ottenere le informazioni necessarie per conseguirne l'interoperabilità con altri programmi. http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART64QUATER
Il decreto legislativo stabilisce che non è necessaria l'autorizzazione dell'autore del programma per gli atti di traduzione del codice e di riproduzione della sua forma, quando tali atti siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità di un programma, creato autonomamente, con altri programmi. Devono concorrere tuttavia alcune condizioni: che gli atti siano compiuti dal licenziatario o da altra persona avente diritto, che le informazioni non siano già facilmente accessibili e che gli atti siano limitati alle parti del programma originale, necessarie per conseguire l'interoperabilità. Non è consentita l'utilizzazione delle informazioni così ricavate a fini diversi, né la comunicazione delle informazioni a terzi, né la loro utilizzazione per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di programmi sostanzialmente simili o per altri atti che violino il diritto d'autore. Come norma di chiusura, viene stabilito che le disposizioni relative alla decompilazione non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione rechi indebitamente pregiudizio agli interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.
2.8. Misure cautelari e sanzioni