La tutela giuridica delle banche dati è oggetto di una specifica direttiva comunitaria, la direttiva 96/9/CE, attuata in Italia con il decreto legislativo 6 maggio 1999, numero 169
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99169dl.htm, il quale ha modificato la legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, numero 633).
La creazione di una banca dati comporta generalmente un notevole investimento in termini di risorse economiche e di ricerca: le attività necessarie vanno dal reperimento dei dati e delle informazioni, alla loro organizzazione in maniera sistematica e agevole per la consultazione.
Questo investimento è minacciato dal fatto che, una volta costituita la banca dati, una copia delle informazioni e dei dati in essa contenuti può essere agevolmente effettuata, anche allo scopo di costituire una nuova banca dati.
Qual è la tutela giuridica della banca dati?
Il singolo dato o la singola informazione, cioé l'elemento che costituisce la banca dati, non è suscettibile di tutela: nella fattispecie, non è configurabile un diritto che tuteli chi ha raccolto delle informazioni per il solo fatto di averle raccolte (diverso e complementare problema è quello della tutela del soggetto al quale le informazioni si riferiscono).
È, invece, tutelabile giuridicamente la banca dati nel suo complesso, in quanto raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo, come oggi dispone l'articolo 2 della legge sul diritto d'autore
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART2.
L'ordinamento italiano non prevedeva, fino al decreto legislativo 169/99 una tutela giuridica specifica delle banche dati.
In altri ordinamenti, le banche di dati erano già espressamente incluse nell'ambito di applicazione della disciplina del diritto d'autore oppure la loro protezione giuridica era realizzata mediante una specifica disciplina.
Nel nostro ordinamento, la principale forma di tutela praticabile era ed è ancora costituita dall'applicazione della disciplina sul diritto d'autore (in questi senso è la decisione della Pretura di Roma del 14 dicembre 1989). Essa, tuttavia, presuppone l'originalità dell'opera, con riguardo alla sua particolare struttura, e questo requisito non sempre è proprio della banca dati, la quale può essere piuttosto qualificata dalla completezza, nonché dalla qualità e dalla tipologia di informazioni in essa contenute (si pensi, ad esempio alle raccolte di giurisprudenza su CD-ROM).
Un altro strumento di tutela delle banche dati previsto dall'ordinamento italiano è costituito dalle disposizioni a tutela della concorrenza, che tuttavia rivelano altre difficoltà di applicazione.
Una particolare forma di tutela, nuova per l'ordinamento italiano, ma non per quelli di altri Paesi, è quella introdotta dalla direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati e dal decreto attuativo.
La direttiva introduce, infatti, un diritto sui generis a favore del creatore della banca dati, che consiste nel diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa
. Questo diritto ha la durata di quindici anni e sorge con la costituzione della banca dati ed è analiticamente disciplinato dall'articolo 102-bis della legge sul diritto d'autore.
L'esistenza del diritto sui generis fa salvi il diritto d'autore sulla banca dati, ove configurabile, e i diritti sulle opere facenti parte della banca dati, nonché i diritti sul software utilizzato per l'impostazione o il funzionamento della banca dati.
Sono nulle le disposizioni contrattuali che impediscano al legittimo utente della banca dati di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali della banca dati, valutate in termini quantitativi e qualitativi o che non gli consentano l'impiego normale della banca dati, ai sensi dell'102-ter della legge sul diritto d'autore.
Soluzioni analoghe a quelle sopra prospettate trovano, nel nostro ordinamento, il problema della tutela giuridica delle opere multimediali, che tuttavia non sono oggetto di autonoma definizione legislativa.
Un'opera multimediale può essere definita come un'opera costituita dalla combinazione di diversi contenuti: testo, grafica, illustrazioni, filmati, animazioni, fotografia, musica, eccetera. L'opera può essere distribuita su CD-ROM o on line.
I contenuti dell'opera multimediale sono fra loro collegati mediante un particolare schema logico, ideato dall'autore, che costituisce la peculiare struttura e organizzazione interna dell'opera.
I contenuti dell'opera multimediale, cioé il testo, la grafica, le illustrazioni, la fotografia, costituiscono, a loro volta, opere o parti di opere.
Sotto il profilo giuridico, si possono individuare quantomeno i seguenti beni da tutelare:
banca daticome
raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modopare essere compresa anche l'opera multimediale.
multimedialenella recente legge 248/2000 che ha apportato nuove modifiche alla legge sul diritto d'autore. Con la legge citata sono state introdotte o inasprite le sanzioni penali a tutela delle banche dati e delle opere multimediali.