Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
For TIC
Percorso C
Modulo 1
Infrastrutture informatiche all'interno di un istituto scolastico
Approfondimento: La tutela giuridica del software e il contratto di licenza d'uso
Il software come creazione intellettuale

Il software costituisce, dal punto di vista giuridico, una creazione intellettuale.
Le creazioni intellettuali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte a due distinte categorie: quella delle invenzioni industriali e quella delle opere dell'ingegno.

1.1. Invenzioni industriali e opere dell'ingegno

Sono invenzioni industriali, secondo l'articolo 2585 c.c., le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
Sono invece opere dell'ingegno, secondo la definizione dell'articolo 2575 c.c., le opere di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione e cioé i libri, le composizioni musicali, i film, eccetera.
Le invenzioni sono giuridicamente tutelate attraverso il brevetto (R.D. 29 giugno 1939, numero 1127), mentre le opere dell'ingegno sono tutelate attraverso il diritto d'autore o copyright, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, numero 633.
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html
Brevetto e diritto d'autore costituiscono due differenti modi di acquisizione del diritto alla tutela giuridica delle creazioni intellettuali, che implicano differenti modi di acquisizione del diritto, differente durata del diritto e differenti strumenti di difesa da eventuali violazioni del diritto stesso.
I diritti sull'invenzione sorgono nel momento in cui l'inventore ha conseguito il brevetto, con effetti che decorrono dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico. I diritti sulle opere dell'ingegno sorgono, invece, nel momento stesso della creazione dell'opera. Per l'acquisto dei diritti sull' invenzione industriale è quindi necessario presentare apposita domanda di brevetto presso l'Ufficio centrale brevetti, mentre per l'acquisto dei diritti relativi all' opera dell'ingegno non è richiesta alcuna domanda.
Riguardo, invece, alla durata dei diritti, si ricorda che il diritto all'utilizzazione esclusiva dell'invenzione industriale ha la durata di venti anni dalla data di deposito della domanda. Il diritto all'utilizzazione esclusiva dell'opera dell'ingegno ha, invece, la durata di settanta anni dalla morte dell'autore.
Molto si è dibattuto, sia in Italia che all'estero, sulla tutela giuridica del software, se questa fosse da attuarsi attraverso lo strumento brevettuale o invece attraverso la disciplina del diritto d'autore. Questo dibattito, peraltro, era necessariamente preceduto da quello sulla qualificazione giuridica del software, come invenzione o come opera dell'ingegno.
Non potendo in questa sede approfondire le ragioni del dibattito dottrinale e anche giurisprudenziale in materia, giova ricordare che la scelta a favore della tutela del software attraverso il diritto d'autore è prevalsa sia in Italia che all'estero.
Ciò non esclude che il software possa essere tutelato anche, in alcuni casi, attraverso il brevetto e anzi questa forma di tutela è oggetto di un crescente interesse anche legislativo, come risulta da una recente proposta di direttiva. http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/dir_prop_200202.pdf

1.2. Altri strumenti di tutela del software

Se la tutela del software attraverso la disciplina del diritto d'autore è probabilmente lo strumento di tutela più diffuso, tuttavia, in alcuni casi, altre forme di tutela giuridica possono essere utilizzate.
Innanzitutto, un generale obbligo di fedeltà incombe sul lavoratore dipendente, il quale non può divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa (articolo 2105 c.c.).
Una forma di tutela è rinvenibile anche nelle disposizioni sulla concorrenza sleale, che impongono agli imprenditori di attenersi ai principi della correttezza professionale (articolo 2598 numero 3 c.c.).
Infine, è configurabile una tutela penale mediante l'applicazione delle disposizioni sul segreto. In particolare, l'articolo 623 c.p., concernente il segreto industriale, tutela le notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, con la precisazione che la giurisprudenza, nella concreta applicazione della norma, non ha ritenuto essere requisito necessario quello della novità delle applicazioni industriali.

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