Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
For TIC
Percorso C
Modulo 1
Infrastrutture informatiche all'interno di un istituto scolastico
Approfondimento: La tutela giuridica del software e il contratto di licenza d'uso
Il contratto di licenza d'uso

Il decreto legislativo detta soltanto le norme generali.
Ampio margine è lasciato alla contrattazione fra l'utilizzatore del software e il soggetto che detiene i diritti di utilizzazione economica del software (l'autore del programma o l'impresa produttrice di software alla quale l'autore ha ceduto i propri diritti).
Il contratto che in dettaglio regolamenta i diritti e i doveri dell'acquirente e dell'utilizzatore di software è il contratto di licenza d'uso . Questo contratto è un contratto atipico, cioé non regolamentato dal codice civile, e la definizione del contenuto contrattuale è lasciata all'autonomia delle parti contraenti, le quali possono definire i reciproci diritti e doveri a loro discrezione.
Infatti, il mercato offre una grande varietà di contratti, di tipi di licenze, di prezzi, di obblighi e anche di programmi. Pertanto, non si può dare una definizione unitaria dei programmi per elaboratori esistenti né si possono definire tutti i tipi di programmi esistenti, ma si può soltanto fornire una descrizione delle tipologie più diffuse.
Ad esempio, per stabilire se una duplicazione è abusiva o meno, occorre far riferimento al contratto.
Solitamente i contratti di licenza d'uso (cioé i contratti per comprare il programma) limitano l'utilizzo del software ad una sola macchina per volta e talvolta la macchina è espressamente individuata nella documentazione contrattuale. Alcuni contratti di licenza d'uso, tuttavia, consentono la riproduzione del programma su un certo numero di macchine.
In genere i contratti standard di licenza d'uso non consentono l'utilizzazione di un programma da più macchine fra loro collegate in rete. Tuttavia, è possibile stipulare contratti di licenza d'uso che consentano di utilizzare il programma su più macchine o in rete (licenze multiple; a forfait; floating license, cioé licenze per utilizzare i programmi in rete ma da un numero di utenti prefissato) o inserire in contratto clausole ad hoc.

3.1. Open software

Il titolare dei diritti di utilizzazione economica del software può rinunciare ad essi e mettere a disposizioni del pubblico il programma, compreso il codice sorgente, senza richiedere un compenso. La rinuncia ad un diritto è una particolare modalità di esercizio di quel diritto. Sulla base di questo principio si è diffuso il cosiddetto open software, che consiste di programmi che sono disponibili sia all'utilizzo che alla modifica da parte di soggetti diversi dall'autore.
Il contratto di licenza d'uso per open software più diffuso è costituito dal contratto GNU http://www.gnu.org/licenses/licenses.html

3.2. Licenza a strappo

Un particolare contratto di licenza d'uso è costituito dal cosiddetto contratto a strappo o contratto di licenza a strappo, shrink-wrap license, nell'originaria formulazione statunitense.
In questo caso, il programma è confezionato in un involucro, sul quale sono stampate o attraverso il quale è possibile leggere le condizioni contrattuali. L'apertura dell'involucro costituisce accettazione delle condizioni contrattuali predisposte dal produttore. Le condizioni d'uso del programma sono quelle dei contratti di licenza d'uso più diffusi (uso del programma limitato ad una sola macchina, restrizioni alla possibilità di effettuare copie, garanzia limitata ai soli difetti del supporto materiale, esclusione di altre garanzie e responsabilità). L'acquirente che non intenda accettare il regolamento contrattuale può restituire il prodotto e richiedere la restituzione del prezzo pagato, purché non abbia aperto la confezione. In genere, viene richiesto all'acquirente di compilare e spedire al produttore una cartolina che gli consente di ricevere gli aggiornamenti del software e di usufruire delle limitate prestazioni di garanzia accordate dal contratto. La spedizione della cartolina costituisce espressa accettazione del regolamento contrattuale.
Il contratto di licenza a strappo si perfeziona, dunque, con l'atto dell'apertura della confezione. Tale atto vale come accettazione.
L'articolo 1341 c.c. stabilisce che le condizioni generali di contratto predisposte da una parte sono valide nei confronti dell'altra se conoscibili da questa al momento della conclusione del contratto. Dunque, se il regolamento contrattuale è leggibile al momento della conclusione del contratto le condizioni generali di contratto sono da ritenersi valide. L'effettiva conoscenza di esso non ha alcuna rilevanza per il nostro ordinamento, così come non ha alcuna rilevanza l'effettiva conoscenza delle clausole contrattuali al momento della conclusione di un contratto di trasporto, di banca o di assicurazione, eccetera.
Il regolamento contrattuale è da ritenersi accettato al momento della conclusione del contratto, sempre che esso fosse conoscibile. Perché si possa considerare conoscibile è necessario che le condizioni generali di contratto siano inserite nella confezione in modo da essere visibili e leggibili dall'esterno, al momento della conclusione del contratto, come prescrive l'articolo 1341 c.c.
Non hanno invece alcun effetto le clausole vessatorie presenti nel contratto, che devono essere specificatamente approvate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma.
Quindi quelle clausole, spesso presenti nei contratti standard di licenza d'uso, che stabiliscono limitazioni di responsabilità, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria devono considerarsi inefficaci.

3.3. Software freeware e shareware

Il software freeware è software distribuito gratuitamente, generalmente in rete, e può essere copiato da chiunque si colleghi con la rete. In genere, reca la scritta freeware e il nome dell'autore. Talvolta viene specificato che il programma può essere liberamente copiato, altre volte si invita l'utente ad inviare osservazioni e commenti all'indirizzo specificato.
In questo caso, è evidente la rinuncia da parte dell'autore ai propri diritti di utilizzazione economica dell'opera, quindi il software freeware può essere liberamente copiato.
Il software shareware presenta molte delle caratteristiche del software freeware: è software distribuito in rete e può essere copiato da chiunque si colleghi con la rete. In genere, reca la scritta shareware e il nome dell'autore.
A differenza che nel software freeware, nel software shareware si invita l'utente ad inviare un corrispettivo, in genere piuttosto basso, all'indirizzo specificato. Talvolta si precisa che il pagamento del corrispettivo dà diritto agli aggiornamenti del programma.
In questo caso, non si può ritenere che l'autore abbia rinunciato ai propri diritti di utilizzazione economica dell'opera: si tratta di un contratto di licenza d'uso di software in cui la distribuzione è effettuata mediante rete e in forme particolari. Pertanto, deve essere corrisposto all'autore il compenso richiesto. Occorre comunque precisare che per una serie di considerazioni di carattere pratico (in genere si tratta di programmi di modesta rilevanza economica; in genere si tratta di programmi distribuiti dallo stesso autore e non da un'impresa produttrice, e in genere l'autore è straniero) non è molto probabile un'azione legale da parte dell'autore.

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